Art. 3 — Centri di assistenza doganale
I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' fissate dalle amministrazioni competenti nonche' a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.
Testo vigente dal 4 ottobre 2024
