Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
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L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;". L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette";
- b)le parole: "con decreto dello stesso Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette".
Testo in vigore dal 1 agosto 2000 al 4 ottobre 2024
