Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi. Con le modalita' e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.

Testo vigente dal 19 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;16~art2 · fonte su Normattiva