Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto gia' disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalita' tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresi' le modalita' con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalita' tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identita' di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza puo' attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e societa' di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati e' riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attivita' investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art21 · fonte su Normattiva