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In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non puo' esser inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito. Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma. Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma. Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenuto. Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal consiglio delle Comunita' europee.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art10 · fonte su Normattiva