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L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sostituito dal seguente: "I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

  • 1)cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
  • 2)assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;
  • 3)adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
  • 4)adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  • 5)certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • 6)certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art15 · fonte su Normattiva