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La capacita' tecnica dell'imprenditore e' provata mediante:

  • a)i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;
  • b)l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori piu' importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisati se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorita' competente al soggetto appaltante;
  • c)una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporra' per l'esecuzione dell'appalto;
  • d)una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
  • e)una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione dell'opera. Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art18 · fonte su Normattiva