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Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, e' tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere b), c), d) ed e), presentare la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera c). Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
