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Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonche' per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo, speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente. Possono altresi' essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 7 aprile 1990
