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In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
