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Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:
- a)per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire la opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire i lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore e' tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalita';
- b)da aggiudicarsi dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;
- c)da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;
- d)da aggiudicarsi in virtu' di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;
- e)da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtu' di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;
- f)da aggiudicarsi in virtu' della procedura propria di una organizzazione internazionale. Fermo restando quanto disposto al comma precedente i soggetti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
