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Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro della edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entita', complessita' e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, quest'ultimo e' prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24. Per gli appalti di cui al comma precedente deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto: devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge. Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicita' degli appalti a licitazione privata, nonche' quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
