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Le prescrizioni tecniche, nonche' le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto. Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato d'appalto, si che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualita' meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse. E' vietato, a meno che cio' non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorche' non sia possibile una descrizione dello oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art7 · fonte del testo