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Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso. Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, e' inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' stesse. Tale invio e' facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge. Il bando di gara e' altresi' soggetto alle forme di pubblicita' previste dal primo e secondo comma dello articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art9 · fonte su Normattiva