Art. 17 — Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi
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L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunita' europea nonche' le forniture di prodotti originari di Paesi estranei alla predetta Comunita' sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche delle amministrazioni od enti che indicono le gare stesse.
Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 10 novembre 1981
