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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;191~art1 · fonte su Normattiva