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Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
