Art. 2 — Requisiti della domanda internazionale
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La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005
