Art. 3 — Esame della domanda internazionale
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L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato. L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005
