Art. 4 — Trasmissione della domanda
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L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne puo' essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005
