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L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'. Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti puo' dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-12-21;890~art6 · fonte su Normattiva