Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Art. 7 — Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
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La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005
