Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti

Art. 7 — Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

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La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-21;890~art7 · fonte su Normattiva