Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art2 · fonte su Normattiva