Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art43 · fonte su Normattiva