Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698. L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili e' delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art34 · fonte su Normattiva