Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge. Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

Testo vigente dal 15 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;907~art3 · fonte su Normattiva