Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

  • 1)ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
  • 2)alla sanita' aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;
  • 3)alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
  • 4)agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • 5)alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione;
  • 6)alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;
  • 7)alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
  • 8)alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
  • 9)al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicita' sanitaria;
  • 10)alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
  • 11)alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;
  • 12)alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliare e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento. Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art36 · fonte su Normattiva