Art. 6 — Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria
Il Ministro della sanita' puo' promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle universita', degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
