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Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le deliberazioni concernenti:
- 1)le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;
- 2)l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.
Testo in vigore dal 23 maggio 1978 al 15 giugno 1994
