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Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti dei componenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti.
Testo in vigore dal 23 maggio 1978 al 15 giugno 1994
