Art. 108-bis
[1](Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato).
[2]1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.
Testo vigente dal 8 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva