Art. 110-bis
(( (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). 1. Quando vi e' richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta e' positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione)).
Testo vigente dal 23 agosto 1995, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva