Art. 113 — Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
1. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva