Art. 122
Trasmissione della richiesta di convalida
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato e' stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresi' il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva