Art. 128

(Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione) 1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art128 · fonte su Normattiva