Art. 144
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(Spese e indennita' per i testimoni, periti e consulenti tecnici) 1. Gli importi delle spese e delle indennita' dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti. 2. Il presidente puo' esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di cui e' chiesta la citazione. 3. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono disciplinate le modalita' di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva