Art. 145Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

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1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, puo' stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art145 · fonte su Normattiva