Art. 145 — Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
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1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, puo' stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva