Art. 153
(Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile) 1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva