Art. 163-ter
(Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva