Art. 163-ter

(Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art163ter · fonte su Normattiva