Art. 181-bisModalita' di pagamento delle pene pecuniarie

1. Le modalita' di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione. 2. Le modalita' tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art181bis · fonte su Normattiva