Art. 191 — Applicazione del divieto di soggiorno
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale e' immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva