Art. 194
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1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonche' quelli con i quali e' concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327. 2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva