Art. 194

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003. Leggi il testo vigente →

1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonche' quelli con i quali e' concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327. 2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art194 · fonte su Normattiva