Art. 200 — Annotazione delle spese anticipate dall'erario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce. 2. L'importo della somma anticipata e' altresi' annotato a margine dell'atto predetto.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva