Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Patrocinio a spese dello Stato – Spese anticipate dall’erario – Ammissione al patrocinio nel fallimento e nelle procedure concorsuali – Processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata – Possibilità di prenotazione a debito delle relative spese – Omessa previsione – Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla tutela giurisdizionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata, quali le spese per il contributo unificato, quelle per le imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e i diritti di copia. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).
Procedura fallimentare - Spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura - Mancata previsione che possano essere poste a carico dell'erario - Asserita violazione del canone di ragionevolezza - Insussistenza - Fattispecie che trova in altre diverse disposizioni le opportune risposte - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al «canone della ragionevolezza», dell'art. 146 del dPR 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell'ordinamento. La norma censurata, infatti, ha la funzione di assicurare lo svolgimento, anche nel caso in cui non vi siano fondi finanziari a disposizione del fallimento, di taluni incombenti immediatamente funzionali all'espletamento della procedura volta alla soddisfazione concorsuale dei creditori ed al risanamento della impresa insolvente; diversamente, le spese in ordine alla quali il rimettente vorrebbe fosse ampliata - tramite la addizione di nuove ipotesi a quelle elencate dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 - la possibilità di ricorrere alla anticipazione erariale della relativa provvista finanziaria, lungi dall'essere necessarie ai fini della utile prosecuzione della procedura fallimentare in senso stretto, sono, invece, funzionali alla gestione dei beni fallimentari. Ad ogni modo, anche il dubbio prospettato dal rimettente, relativamente ad una intima contraddittorietà dell'ordinamento che, da un lato, impone determinati interventi finalizzati alla tutela ambientale, e, dall'altro, negando le risorse per gli stessi, li rende impraticabili, non ha fondamento, posto che è in altre diverse disposizioni che esso trova le opportune risposte. - Sulla necessità che il rimettente indichi chiaramente il principio che si assume violato dalla norma censurata, v. le citate sentenze nn. 71/2013, 42/2013 e 20/2013.
sentenza 14/2014massima n. 37605 Fallimento e procedure concorsuali - Revoca del fallimento - Assenza di responsabilità del creditore ricorrente o del fallito per la dichiarazione di fallimento - Spese ed onorari del curatore - Mancata inclusione fra le spese anticipate dall'Erario in caso di patrocinio a spese dello Stato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario, in caso di revoca del fallimento e in assenza di responsabilità del creditore ricorrente o del fallito nella dichiarazione di fallimento, le spese e gli onorari del curatore: infatti, posto che il giudizio a quo è destinato a concludersi con una declaratoria di improponibilità della domanda del curatore - che avrebbe dovuto avanzare le sue richieste non con un procedimento camerale non contenzioso, ma in contraddittorio - l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione sarebbe irrilevante nel giudizio stesso.
sentenza 37/2009massima n. 33169 Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di attivo - Spese e onorari liquidati al curatore «ovvero» spese dallo stesso anticipate per ogni pubblicità, comprese quelle relative agli avvisi ai creditori - Mancata inclusione fra le spese anticipate dall'Erario - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro prestato - Questione formulata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, lettera c ), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall'erario, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente per gli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari liquidati al curatore, «ovvero» dell'art. 146, comma 3, lettera d ), dello stesso d.P.R., nella parte in cui non include, tra dette spese, quelle anticipate dal curatore per ogni pubblicità, ivi incluse quelle relative a tutti gli avvisi inviati ai creditori, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché, risultando la questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due auspicate soluzioni e, dunque, in forma ancipite, l'imprecisa indicazione del petitum da parte del rimettente si risolve nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. - V., ex plurimis , ordinanze n. 62/2007, n. 363/2005.
Riguarda ancheart. 146-ovvero d.P.R. 115/2002
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO PRIVO DI ATTIVO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - SPESE ED ONORARI AL CURATORE - MANCATA INCLUSIONE TRA LE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON TUTTI GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE CHE PRESTANO LA PROPRIA OPERA A FAVORE DELLA MASSA E CHE VENGONO RETRIBUITI CON COMPENSI POSTI A CARICO DELL'ERARIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore della procedura fallimentare. In presenza di un sistema che prevede l'anticipazione da parte dell'Erario di spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari riguardi il solo curatore. La volontarietà e non obbligatorietà dell'incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese (e degli onorari) fra quelle che sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo. L'invocazione della prassi secondo cui i giudici delegati indennizzano i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimenti privi di attivo, con la nomina a curatori di fallimenti nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile, non è probante, poiché lascia comunque senza compenso il curatore per l'attività svolta nel fallimento senza attivo. > >- Con la sentenza n. 302/1985, citata, la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. n. 267 del 1942 (abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui non prevedeva che il compenso del curatore, in mancanza di attivo, fosse posto a carico dell'Erario, argomentando dalla non qualificabilità del curatore come lavoratore ex art. 36 Cost. e dalla non obbligatorietà dell'accettazione dell'incarico. > >- Le ordinanze n. 488/1993 e n. 368/1994, citate, hanno concluso per la manifesta infondatezza della stessa questione argomentando anche dalla insussistenza di disparità di trattamento fra il curatore e gli avvocati e procuratori nominati d'ufficio, per la facoltatività dell'incarico in un caso e l'obbligatorietà dello stesso nell'altro.