Art. 146Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:

  • a)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  • b)l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • c)il contributo unificato;
  • d)i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario:
  • a)le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
  • c)le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
  • d)le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 7 Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. 93
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore."

Corte Costituzionale

93

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata".

Testo vigente dal 11 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art146 · fonte su Normattiva