Art. 212

(Costituzione di parte civile e intervento nel processo) 1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice. 2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art212 · fonte su Normattiva