Art. 218Ipoteca legale

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale. 2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge e' sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art218 · fonte su Normattiva