Art. 221
(Modalita' particolari per la denuncia delle notizie di reato) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva