Art. 227

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(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti) 1. La non punibilita' dell'imputato a norma dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 e' dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati previsti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge. Il rapporto indicato nell'articolo 98 comma 1 della predetta legge e' inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di sua competenza previsti dalla stessa legge. 2. Prima dell'esercizio della azione penale, il pubblico ministero, se ritiene che sussista una delle cause di non punibilita' previste dal predetto articolo 80, formula richiesta di archiviazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art227 · fonte su Normattiva