Art. 80 — Esecuzione di perquisizioni locali
((1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.)) 2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e' stata eseguita la perquisizione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 42 su Normattiva